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Locazioni Brevi 2023: tipologia di locazione di durata inferiore ai 30 giorni

L’articolo 4 D.L. n. 50/2017 ha previsto uno specifico regime fiscale che si applica ai redditi derivanti dalle locazioni di breve durata di immobili ad uso abitativo da parte di privati persone fisiche.

Il termine locazione breve si riferisce generalmente alla pratica di affittare una proprietà per un breve periodo di tempo, solitamente inferiore a 30 giorni. È un termine spesso utilizzato nell’ambito dell’ospitalità e del settore immobiliare.

La locazione breve è diventata particolarmente popolare grazie alla diffusione di piattaforme online come Airbnb, che consentono ai proprietari di case di affittare le loro proprietà a turisti e viaggiatori per periodi brevi. Questo tipo di affitto può includere stanze private, appartamenti completi o case intere.

La locazione breve offre vantaggi sia per i proprietari delle proprietà che per i viaggiatori. Per i proprietari, può rappresentare un’opportunità per guadagnare denaro extra affittando le loro proprietà vuote o inutilizzate. Per i viaggiatori, può offrire una maggiore flessibilità di alloggio rispetto agli hotel tradizionali e spesso può essere una soluzione più economica, soprattutto per gruppi di persone o per soggiorni prolungati.

Tuttavia, è importante notare che la locazione breve può essere soggetta a regolamenti e restrizioni locali. Alcune città e Comuni minori hanno imposto limiti o divieti sull’affitto a breve termine per preservare l’equilibrio tra gli interessi dei residenti locali e l’impatto del turismo sulla comunità. Pertanto, è essenziale essere consapevoli delle leggi locali e dei requisiti normativi prima di intraprendere l’attività di locazione breve.

In genere il soggetto che gode dell’immobile in locazione per un periodo di pochi giorni, massimo 30, è nella maggior parte dei casi il viaggiatore/turista. Le locazioni brevi di immobili adibiti a case e appartamenti per vacanze costituiscono un’innovativa occasione di business in forte espansione, strumentale alla creazione di occupazione, ricchezza e benessere anche in zone economicamente marginali. In un contesto economico, come quello attuale, improntato per sua natura, al dinamismo e al continuo divenire nascono e rapidamente si sviluppano particolari forme di locazione principalmente per scopi turistici – le c.d. locazioni brevi – rientranti nella fattispecie delle “case ed appartamenti per vacanze”- locate più volte nell’anno, per brevi periodi, a villeggianti italiani e stranieri.

Il fenomeno delle locazioni brevi è reso più complesso da un intreccio normativo articolato dovuto alla specificità della materia turistica di competenza regionale, ma al tempo stesso sovrapposta da norme di carattere civilistico, fiscali ed amministrative che rendono spesso complesso il percorso per coloro che vogliono svolgere tale iniziativa nell’alveo della legalità.

L’affitto di breve periodo è diventato un nuovo mercato che vede protagonisti, come utenti, i soggetti viaggiatori, che preferiscono l’intimità di una casa privata a una camera di albergo e quali fornitori il servizio, sia operatori professionali che privati cittadini, nonché i professionisti del settore come le agenzie immobiliari e i portali di viaggi.


Definizione di locazione breve

Art. 4 – comma 3 – Dl 50/2017

Per contratti di “locazione breve” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi da parte del comodatario.

Le locazioni brevi sono dunque quei contratti di locazione stipulati da persone fisiche “private”, con una durata massima di 30 giorni, che possono prevedere la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia o altri servizi “strettamente connessi” come indicato dalla Circolare ministeriale 24/2017.
Possono essere conclusi anche attraverso l’ausilio di intermediari (agenzie immobiliari) o di portali online. Sui relativi redditi è ammessa l’opzione per la cedolare secca; in presenza di intermediari/gestori dei portali che intervengono nell’incasso dei corrispettivi, sussiste l’obbligo della ritenuta di acconto nella misura del 21%.

 

Servizi accessori

Nei servizi accessori delle locazioni brevi, spesso offerti da strutture come case vacanza, appartamenti o camere in affitto per brevi periodi, sono inclusi una serie di servizi e comfort aggiuntivi per rendere il soggiorno degli ospiti più piacevole. Alcuni dei servizi accessori comuni nelle locazioni brevi includono:

Pulizia: La pulizia regolare dell’alloggio è un servizio essenziale offerto nella maggior parte delle locazioni brevi. Questo può includere la pulizia dell’alloggio prima del check-in degli ospiti, nonché pulizie intermedie durante il soggiorno, se previste.

Biancheria da letto e da bagno: Solitamente viene fornita la biancheria da letto (lenzuola, coperte) e da bagno (asciugamani) pulita e fresca per gli ospiti. Può essere incluso anche un cambio extra di biancheria durante il soggiorno.

Servizio di accoglienza: Alcuni proprietari o gestori di locazioni brevi offrono un servizio di accoglienza personalizzato, che può includere il check-in degli ospiti, la consegna delle chiavi e l’orientamento sull’alloggio e sui suoi servizi.

Servizi di colazione: Alcune locazioni brevi offrono servizi di colazione inclusi nel prezzo del soggiorno, come cesti di benvenuto con prodotti alimentari o la fornitura di generi alimentari di base per la preparazione della colazione.

Servizi di lavanderia: Alcuni alloggi per locazioni brevi possono fornire servizi di lavanderia, come lavatrici e asciugatrici a disposizione degli ospiti.

Connessione internet: Molte locazioni brevi offrono accesso a Internet ad alta velocità per consentire agli ospiti di rimanere connessi durante il soggiorno.

Servizi di cucina: In molte locazioni brevi, le cucine sono completamente attrezzate con elettrodomestici, utensili da cucina e stoviglie per consentire agli ospiti di cucinare i propri pasti.

Servizi di trasporto: Alcune locazioni brevi offrono servizi di trasporto, come trasferimenti dall’aeroporto o servizi di noleggio auto, per agevolare gli spostamenti degli ospiti.

Questi servizi accessori possono variare da una locazione breve all’altra. È consigliabile verificare con il proprietario o il gestore dell’alloggio quali servizi accessori sono inclusi nel soggiorno prima di prenotare.

Il testo normativo contenuto nell’art. 4 del decreto 50/2017 prevede espressamente l’erogazione di servizi accessori, quali la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.

Nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 è stato ritenuto che altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, ad esempio la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, seppure non contemplati dall’articolo 4, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sul canone o del corrispettivo.

La normativa sulle locazioni brevi non prevede invece ulteriori servizi aggiuntivi, tra cui alcuni sopraindicati la fornitura della colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, motocicli o biciclette, il servizio di guide turistiche, che, essendo estranei alla finalità abitativa dell’immobile, non possono essere considerati servizi accessori.

Soggetti della locazione breve

L’art. 4 del DL 50/2017 richiede che il contratto di locazione di breve durata sia stipulato da persone fisiche che pongono in essere l’affitto al di fuori dell’attività di impresa. Per quanto riguarda i criteri in base ai quali l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi d’impresa prevista dal TUIR, il legislatore ha rinviato la relativa disciplina ad un regolamento da emanarsi a cura del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale regolamento non è stato emanato ed è intervenuta la Legge di Bilancio per il 2021 a individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, come più avanti viene precisato.

Durata della locazione breve

L’art. 4 del DL 50/2017 prevede che le locazioni brevi non possono avere una durata superiore a 30 giorni. In questo caso non scatta l’obbligo di registrazione del contratto.

Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale e, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Modalità per la locazione

L’art. 4 del DL 50/2017 prevede che per affittare l’immobile, l’avente titolo (proprietario, sublocatore o comodatario) possa agire in piena autonomia direttamente oppure con l’ausilio di un intermediario.

Quindi nella seconda ipotesi l’avente titolo ad affittare l’immobile potrà avvalersi di un agente immobiliare, al quale di dovrà riconoscere una provvigione oppure per il tramite dei portali telematici, quali ad esempio airbnb, booking, housetrip, affittibrevi ecc., il cui corrispettivo sarà costituito dal c.d. mark up ovvero mediante una trattenuta di una percentuale sul canone all’atto del pagamento oppure con il pagamento, anche in un momento successivo, di una commissione.

La forma del contratto di locazione breve

L’art. 4 del DL 50/2017 non dispone alcunché a riguardo della forma che deve avere il contratto di locazione breve.

Si propende per la soluzione dell’obbligatorietà della forma scritta, dato che il contratto di locazione di breve durata si ricollega al più ampio genere di contratto di locazione, per cui la normativa del codice civile e quella speciale prevedono appunto la forma scritta.

Trova pertanto applicazione il disposto dell’articolo 1, comma 4, della Legge 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che prevede la forma scritta per tutti i contratti di locazione, nessuno escluso.


La fiscalità delle locazioni brevi

Il citato articolo 4 del DL 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi, fornendo non solo la definizione di tali contratti ma anche stabilendo il regime fiscale da applicare ai relativi canoni e prevedendo anche l’attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari.

Quindi da un punto di vista fiscale, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati da persone fisiche che non agiscono in qualità di impresa per il tramite di intermediari e portali online, a decorrere dal 1° giugno 2017, si applica in via opzionale la cedolare secca prevista dall’articolo 3 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali.

Il locatore, persona fisica, che non intenda esercitare l’opzione per la cedolare secca, deve assoggettare a tassazione ordinaria Irpef i canoni di locazione breve percepiti. In tal caso la ritenuta subita del 21% è a titolo di acconto.

ALIQUOTA DEL 21% – Un privato che intende affittare per brevi periodi un immobile ad uso abitativo, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa tramite un portale web, può fruire dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 21%. Diversamente, se in sede di accertamento emerga l’esistenza di un’attività commerciale, gli introiti dovranno essere dichiarati come redditi d’impresa. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.373 del 10 settembre 2019.

Per le locazioni brevi le imposte si applicano solo sul canone di locazione che viene versato dall’ospite al locatario. In pratica, se ad esempio le spese di pulizia vengono indicate separatamente non vengono tassate, se si ricorre alla dicitura “canone inclusivo delle spese di pulizia” o simili si tassa tutto l’importo compreso queste spese. Lo stesso discorso vale per le commissioni dovute all’intermediario, quindi se la provvigione viene addebitata separatamente al locatore o all’ospite, non viene tassata.

A decorrere dal 2023 la normativa impone ai gestori delle piattaforme l’obbligo di identificare chi affitta tramite il portale web. I dati dei locatori devono essere comunicati trimestralmente all’Agenzia delle Entrate insieme ai corrispettivi percepiti e al numero di operazioni effettuate. Le informazioni relative al 2023 devono essere inviate entro il 31 gennaio 2024 con un provvedimento del direttore.

 

Con il provvedimento 86984/2022 del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha già imposto agli intermediari di comunicare i dati catastali degli immobili, esigendo tra l’altro che i portali trattengano la ritenuta fiscale del 21%. In qualche modo le norme Ue si sovrappongono in parte a quelle già in vigore in Italia, che dovranno però diventare più stringenti.

Normativa e documenti di prassi locazioni brevi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida nel mese di ottobre 2017 in tema di locazioni brevi e regole per gli intermediari.

 Il Dl 50/2017 aveva previsto l’emanazione di un regolamento, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, con cui avrebbero dovuto essere chiariti i criteri in base ai quali l’attività in parola si considera svolta in forma imprenditoriale, anche con riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata degli affitti in un anno solare. Ma tale regolamento non è mai stato pubblicato e al posto di detto regolamento la Legge di Bilancio 2021 ha previsto all’art. 1, commi 595, 596 e 597, alcune disposizioni in materia di locazioni brevi, in particolare sono stati fissati i limiti oltre i quali le locazioni brevi di durata non superiori a 30 giorni viene considerata attività di impresa e viene anche modificata la disciplina relativa alla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Con decorrenza del periodo di imposta 2021, il regime della cedolare secca è applicabile solo nell’ipotesi di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, conseguentemente, in tutti gli altri casi, l’attività di locazione di breve durata attuata dal proprietario degli appartamenti si presume venga svolta sotto forma di impresa e pertanto lo stesso locatore deve attivare la partita Iva e sottoporre il reddito da locazione al regime di impresa.

La Legge di bilancio 2021 (Legg n. 178 del 30-12-2020) ha colmato una lacuna legislativa disponendo che il regime fiscale delle locazioni brevi, a valere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, viene riconosciuto solo in caso di destinazione a tale tipo di locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 cod. civ. (art. 1, comma 595).

 

Non c’è dubbio, quindi, che un “privato” che destina alla locazione breve cinque appartamenti nel corso di un periodo di imposta non potrà più scegliere la cedolare secca. Inoltre, la sua attività si presumerà svolta in forma d’impresa, con tutto ciò che ne consegue (obbligo di apertura della partita iva e tenuta delle scritture contabili).

Il fatto che la norma parli di appartamenti crea qualche incertezza anche per i casi di locazione parziale. Ma qui dovrebbe prevalere il dato letterale, per quanto sia stato scelto un termine non tecnico (appartamento va probabilmente inteso come sinonimo di unità immobiliare del gruppo A, escluso A/10). Perciò, chi destina alle locazioni brevi – ad esempio – tre intere unità e una porzione di altre due unità dovrebbe rimanere nell’ambito della cedolare secca al 21% e non essere obbligato ad aprire la partita IVA .

Si sottolinea come la qualificazione di attività di impresa non possa che essere una presunzione relativa e non assoluta (presupponendo la qualifica di imprenditore di cui al citato art. 2082 cod. civ. l’esercizio professionale di una attività economica organizzata, ciò che non è, necessariamente, la locazione stagionale di cinque appartamenti).

Da un punto di vista fiscale, per le imposte dirette, si ricorda , invece, come la classificazione nell’ambito dell’attività di impresa comporti che i proventi della locazione non possano rientrare come corrispettivi di redditi fondiari (tant’è che la nuova normativa esclude espressamente la applicazione della cedolare secca); rientrano, quindi, nel reddito di impresa, ciò che comporta la tenuta della contabilità semplificata o la gestione forfettaria con l’abbattimento forfettario sui corrispettivi derivanti dia canoni di locazione.

Le disposizioni previste dal comma 595 della Legge di Bilancio 2021 si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamento da condurre in locazione.

 

A decorrere dal giorno 1° gennaio 2021, per effetto dell’efficacia del comma 595 dell’articolo 1 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile in cedolare secca solo nel caso in cui un contribuente destini a questa finalità non più di quattro appartamenti nel periodo di imposta; nel caso in cui questo limite venga superato, l’attività esercitata “si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile”, anche quando essa viene svolta per il tramite di intermediari o portali online

 

La persona fisica che ha l’obbligo di esercitare la locazione come impresa dovrà non solo procedere all’apertura della partita IVA come ditta individuale, agli adempimenti fiscali conseguenti, a rinunciare alla cedolare secca e al versamento dei contributi INPS commercianti. Il tutto si configura in un notevole aggravio per il contribuente, in termini di costi e di carico amministrativo.

La locazione breve è un contratto di locazione turistica che viene inquadrato dal Legislatore come una prestazione di servizi turistici, per la quale è previsto il codice Ateco 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”.

Con la norma varata nella Legge di Bilancio 2021 le cose sono cambiate: la cedolare secca del 21% è riconosciuta, con effetto dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, solo «in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta». Il che sta a significare, letteralmente, che il locatore che affitta anche per una sola notte nell’anno cinque diversi «appartamenti» non potrà esercitare l’opzione per la cedolare secca e pagherà l’intera imposta sui redditi, mentre chi ne affitta quattro anche per tutto l’anno la manterrà.

Inoltre la definizione di «appartamento», sconosciuta sia al Codice civile che al Catasto, non mancherà di creare molti contenziosi con il Fisco: per esempio, un casolare isolato è un appartamento? E una villa intera?

 

Le locazioni brevi diventano, ai fini fiscali, una attività imprenditoriale non già per un aspetto qualitativo per come viene condotta ma, a ben vedere, neppure in base a quanti sono gli appartamenti dei quali il locatore risulti proprietario/gestore. L’unica cosa che rileva è il numero di questi che, di anno in anno, egli decida di destinare alle locazioni inferiori ai 30 giorni, così come definite dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017.

 

La norma introdotta già dall’articolo 1, comma 595 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) trova conferma nelle istruzioni ai modelli reddituali 2022 (730 e PF) quale novità applicabile dal periodo d’imposta 2021.

Le istruzioni di compilazione del modello 730 prevedono che dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

La norma in questione riguarda solamente l’attività di locazione breve (ex articolo 4 del Dl 50/2017). Pertanto il contribuente (persona fisica) in possesso di più di quattro immobili oggetto di locazione a terzi con la stipula di usuali contratti ad uso abitativo di durata «4+4» anni a canone libero o «3+2» a canone concordato, non è interessato dalla presente disciplina. Questi potrà così continuare a gestire i propri affitti dichiarando i canoni percepiti quali redditi fondiari (in quadro B) validamente applicando, se ritiene conveniente, il regime della cedolare secca.

Per le locazioni brevi, invece, la disciplina cambia. In caso di locazione di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, scatta la presunzione di esercizio di attività imprenditoriale con l’obbligo dell’apertura della Partita Iva e con la necessità di dichiarare i proventi degli affitti nel quadro RG o RF (a seconda del tipo di contabilità prescelto) del modello nella sezione dedicata ai redditi d’impresa.

Chi mette in affitto più di quattro appartamenti deve avere la partita Iva e adempiere a tutti gli obblighi che ne conseguono. Si ricorda, infine, che questa disposizione è valida anche quando i contratti sono stipulati mediante l’intervento di intermediari immobiliari o attraverso soggetti che gestiscono portali telematici.

Quindi in presenza di un contribuente con più di quattro appartamenti destinati alla locazione breve scattano le regole fiscali previste per i soggetti che rientrano nel reddito di impresa. Ai fini Iva la locazione di fabbricati abitativi rientra fra le operazioni esenti di cui all’articolo 10, punto 8, del Dpr 633/72 e il contribuente può chiedere la dispensa degli adempimenti in base all’articolo 36-bis eliminando fatture e registro fatture emesse e dichiarazione annuale Iva.
Ai fini delle imposte dirette ancorché il titolare sia una persona fisica, l’attività rientra nel reddito di impresa e precisamente nell’articolo 90 del Tuir. In sostanza il reddito di impresa si determina secondo le regole catastali assumendo i ricavi risultanti dal contratto, deducendo eventualmente le spese ordinarie fini al 15% del canone e gli interessi passivi di finanziamento, ma escludendo la deduzione di tutti gli altri costi.

Come alternativa al regime della contabilità semplificata e a quella ordinaria, per i soggetti che possiedono più di quattro appartamenti destinati alla locazione breve, che non abbiano cause ostative per l’applicazione del regime forfettario, la norma in tema di locazioni brevi con attività imprenditoriale è un affare. Supponiamo ad esempio un contribuente che percepisce 30mila euro annuì di locazioni brevi, con la cedolare secca avrebbe pagato l’imposta con aliquota del 21%, ossia 6.300 euro, mentre nel regime forfettario per i primi cinque anni paga l’imposta agevolata al 5% con un abbattimento forfetizzato del 14% per un importo di 1.290 euro (30mila x 86% x 5%).
Infatti il coefficiente di redditività per il Gruppo di settore Costruzioni e attività immobiliari è pari all’86% dei ricavi, nel nostro caso dei canoni di locazione per le locazioni brevi.
Quindi facendo un secondo esempio su 40.000 euro di canoni, il reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva è pari a euro 34.400 (40.000×86%), in pratica sono riconosciuti 5.600 euro di costi forfettari. L’imposta sostitutiva agevolata per la nuova attività sarebbe in questo secondo esempio pari a euro 1.720 (5% di 34.400) a fronte di un’imposta a cedolare secca del 21% pari a 8.400 euro se l’attività di locazioni brevi venisse svolta non in forma imprenditoriale.

 

Si legga a tale proposito l’articolo de Il Sole 24ore: Affitti brevi di più di 4 appartamenti: il regime forfettario evita la stretta.  

Banca dati locazioni brevi

Il comma 4 dell’articolo 13-quater del DL 34/2019 (cd Decreto Crescita ha previsto come strumento di contrasto all’evasione nel settore delle locazioni brevi l’istituzione di una Banca dati a livello nazionale delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, nonché l’implementazione dello scambio dei dati relativi alle presenze nelle strutture fra il Ministero dell’Interno e l’Agenzia delle Entrate.

Art. 13-quater – comma 4 – Dl 34/2019

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.



Ciascun immobile inteso come struttura ricettiva o destinato alla locazione breve che viene inserito nella banca dati deve essere identificato da un codice univoco c.d. codice identificativo. Tale codice deve essere indicato dai titolari delle strutture o dagli intermediari/gestori dei portali telematici in qualsiasi pubblicazione relativa all’offerta o alla promozione dell’immobile, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.

Non appena sarà attivata la piattaforma informatica tutti gli operatori di strutture turistiche e coloro che destinano gli immobili alle locazioni brevi hanno l’obbligo di richiedere il codice identificativo per gli immobili che ne sono ancora sprovvisti.




Obbligo di pubblicità e CIR

I soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti ad indicare il codice identificativo (in mancanza il codice alfanumerico) in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dell’immobile. Attualmente l’obbligo è previso dalle singole LEGGI REGIONALI, ossia nelle Regioni che hanno adottato il proprio codice identificativo, nel prossimo futuro quando sarà attuata la Banca Dati nazionale sarà obbligatorio l’indicazione di tale codice da parte di tutti. La mancata indicazione del codice prevede la sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.

Tali disposizioni sono contenute nel comma 8 dell’articolo 13-quater DL 34/2019.

In attesa di una banca dati che possa mappare tutti gli immobili destinati agli affitti brevi, alcune regioni si sono mosse per conto proprio, assegnando un codice obbligatorio a tali immobili per tenere la situazione sotto controllo. Quella del codice è una strada già seguita dalla Lombardia, dalla Campania, dal Piemonte, dalla Puglia e dal Veneto e, a partire dal 2023, potrebbe decadere in favore della procedura che verrà decisa dall’Agenzia delle entrate.

Redazione GooGaia

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