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Nuove Normative Europee sugli Affitti Brevi e Sanzioni da capogiro

La tassazione sugli affitti brevi e le multe per chi non è in regola.

La normativa delle ‘Case vacanza’ è in continua evoluzione, considerata la crescita esponenziale della sua popolarità e la consecutiva espansione del settore. La locazione a breve termine, nella fattispecie definita anche come affitto temporaneo, è una modalità di gestione della casa sostanzialmente opposta agli affitti tradizionali, che prevede vincoli temporali molto rigidi per il beneficiario. Di fatto, è possibile dare in locazione un appartamento o una singola stanza per periodi di tempo limitati inferiori ai 30 giorni, rispetto ai 4 anni minimi per i contratti a canone libero. L’affitto temporaneo riguarda, per lo più, il mercato della ricettività turistica e qualunque proprietario privato lo può utilizzare, a patto che rispetti gli obblighi di legge o che non sia espressamente vietato dal regolamento condominiale.

Rischi e sanzioni per affitti turistici evasi

Un affitto breve, destinato principalmente alla ricettività turistica, ha come requisito di base una durata inferiore ai 30 giorni ed è bene chiarire come la legge non imponga al locatore di effettuare alcun tipo di registrazione a patto che il periodo di soggiorno non si protragga oltre questo limite di tempo. In caso contrario, per qualsiasi altra tipologia di contratto che supera il mese di durata, la registrazione è obbligatoria e deve avvenire entro 30 giorni dal momento della stipula.

I rischi e le sanzioni inerenti i canoni di locazione a breve termine riguardano principalmente la mancata dichiarazione dei redditi percepiti. I proventi di qualsiasi tipologia di affitto contribuiscono a formare la base imponibile ai fini IRPEF (nel caso in cui non si decida di optare per la cedolare secca) e occultarli, oppure, dichiarare cifre minori rispetto a quanto realmente incassato, significa compiere un reato di evasione fiscale.

I classici casi di affitto in nero comportano il rischio di ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate anche fino a 5 anni dopo la mancata dichiarazione. L’introduzione del regime agevolato della cedolare secca al 21% e del ruolo obbligatorio di sostituto d’imposta da parte degli intermediari immobiliari, sono provvedimenti atti a combattere, proprio, il fenomeno degli affitti non dichiarati.

Le sanzioni previste per omessa dichiarazione del canone ricevuto sono molto pesanti e il locatore rischia un’ammenda che può andare da un minimo del 60% fino ad un massimo del 120% dell’imposta dovuta. Nel caso, invece, di dichiarazione infedele con canone indicato inferiore rispetto a quello effettivamente percepito, la sanzione va dal 90% fino al 180% del tributo dovuto.

Naturalmente, anche la mancata registrazione (qualora sia obbligatoria) comporta delle sanzioni amministrative, tuttavia, il legislatore concede la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso comunicando tardivamente l’avvenuta stipula del contratto di affitto. Un favore che viene pagato con un’ammenda crescente a seconda di quanto ritardo si è accumulato e precisamente:

  • 6% dell’imposta dovuta più interessi di mora se la registrazione avviene entro 30 giorni;
  •  12% dell’imposta dovuta più interessi di mora se la registrazione avviene entro 90 giorni;
  • 15% dell’imposta dovuta più interessi di mora se la registrazione avviene entro 1 anno;
  •  17,14% dell’imposta dovuta più interessi di mora se la registrazione avviene entro 1 anno e non oltre i 2 anni;
  • 20% dell’imposta dovuta più interessi di mora se la registrazione avviene con un ritardo di oltre 2 anni.
  • La Redazione

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